By: Katia on Mercoledì 07 Agosto 2002 16:31
... e ancora....
Illeciti dei promotori finanziari: la gestione mascherata
Proseguiamo la trattazione soffermandoci sugli aspetti più delicati del rapporto con in promotori finanziari.
3 La "Gestione mascherata"
La c.d. gestione mascherata si verifica in quei casi in cui il promotore finanziario, in ragione del rapporto di fiducia con il cliente, pone in essere direttamente le operazioni di negoziazione per conto del cliente medesimo, operando sul rapporto allo stesso riferibile. In altri termini, il promotore finanziario cessa di essere un elemento di collegamento tra l'investitore e l'intermediario abilitato e, operando in proprio, si sostituisce al cliente, conferendo l'ordine all'intermediario, così da finire per assumere il ruolo di "gestore" del patrimonio dell'investitore.
Relativamente a questa fattispecie di illecito, si rileva come la possibilità per il promotore finanziario di ricevere le disposizioni da parte dei clienti e di trasmetterle all'intermediario abilitato viene riconosciuta dalla normativa vigente, laddove si prevede (cfr. art. 36, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11522/1998) che "gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di (…) ricevere dagli investitori (…) disposizioni relative ai servizi offerti".
Peraltro, se da un lato la normativa consente al promotore finanziario di ricevere le disposizioni da parte dei clienti e di trasmetterle all'intermediario abilitato, dall'altro pone alcune prescrizioni proprio al fine di garantire l'effettiva riferibilità degli ordini ai clienti. Il comma 3 dell'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998, infatti, prescrive che "i promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea" contenente gli elementi essenziali dell'operazione. La stessa disposizione, inoltre, precisa che, qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Il promotore finanziario che fa gestione mascherata la effettua solitamente per una serie di clienti allo stesso riferibili. Gli elementi caratterizzanti la fattispecie sono:
- pluralità di operazioni;
- identità delle stesse;
- effettuazione delle medesime nello stesso momento per un certo numero di investitori.
Tali elementi sono proprio quelli valutati dall'Organo di vigilanza per inferire la sussistenza di ipotesi di gestione surrettizia da parte dei promotori finanziari sui patrimoni della clientela agli stessi riferibili. In sintesi, qualora tale operatività non sia supportata dalla effettiva sussistenza di ordini conferiti dai singoli clienti (si vedano al riguardo le numerose delibere Consob che hanno comminato sanzioni di sospensione o radiazione ad alcuni promotori finanziari), la Consob deduce l'esistenza di un'attività di gestione da parte del promotore, cioè di un servizio riservato agli intermediari abilitati.
Le modalità tecniche e gli stratagemmi tradizionalmente utilizzati nella prassi sono i moduli prefirmati dal cliente in bianco, l'utilizzo, nel caso di tecniche di comunicazione a distanza, dello User ID e password del cliente, per imputare ordini direttamente all'intermediario o, nei casi più gravi, vere e proprie falsificazioni delle firme dei clienti sui moduli di conferimento degli ordini ovvero appropriazioni o utilizzo degli strumenti di identificazione telematica riservati all'investitore.
Tale ultima particolare fattispecie che è stata esaminata in un recente provvedimento Consob () Con comunicazione n. DI/46365 del 12 giugno 2000 la Consob, in risposta ad un quesito, ha precisato, che non confligge con la normativa di riferimento l'operatività di un intermediario consistente nell'apertura di un negozio finanziario che, oltre a rivestire le caratteristiche standard di un ufficio dedicato all'operatività dei promotori finanziari dell'intermediario abilitato, offra al pubblico indistinto la possibilità di accomodarsi in un salottino dove sia possibile seguire in diretta le quotazioni dei corsi azionari sulle borse. La Commissione ha inoltre riconosciuto come legittima la possibilità di mettere a disposizione della clientela, che sia stata opportunamente abilitata ad operare, in un'apposita area attrezzata, una posizione collegata ad internet per poter effettuare il trading on line, utilizzando il servizio messo a disposizione dell'intermediario abilitato per cui operano i promotori finanziari. ) sembrerebbe, alla luce delle particolari modalità che caratterizzano l'operatività del trading on line ed i meccanismi di identificazione per via telematica, dar luogo ad un sistema più evoluto e più efficiente della "tradizionale" gestione mascherata.
Può bastare? :-))